CILA: Comunicazione inizio Lavori Asseverata
La CILA è stata introdotta nel 2010 nel testo unico dell’edilizia DPR 380/01 con lo scopo principale di rendere più semplice l’avvio di lavori edili di manutenzione staordinaria . Grazie alla CILA è sufficiente una comunicazione inviata in modo telematico all’ufficio tecnico del comune per procedere all’avvio dei lavori. Importante è sottolineare come la CILA sia una comunicazione asseverata dal tecnico progettista e pertanto non necessita dell’approvazione del comune.
Come presentare la CILA
Per presentare la CILA è necessario l’ausilio di un tecnico (iscritto ad un ordine professionale: geometra) abilitato che si occuperà di redigere:
- Disegno del progetto: descrivendo lo stato attuale e la situazione futura.
- Relazione tecnica: in cui si descrivono dettagliatamente le opere da compiersi ed i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento.
- Asseverazione: ovvero assunzione di responsabilità da parte del tecnico che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori e nel pieno rispetto delle normative.
Così facendo gli organi della Pubblica Amministrazione scaricano la responsabilità sulla correttezza delle operazioni sul tecnico abilitato. Questo punto va evidenziato poiché scegliere la figura professionale che si occuperà della gestione della domanda e dei lavori è decisiva!
Il nostro studio, forte di una collaudata esperienza, si occupa di redigere pratiche edilizie in tempi rapidi e seguendo tutti gli step necessari per legge.
Per quali interventi è necessaria la CILA?
La CILA è necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria che includano restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali. Presta attenzione a questo punto perché è il cuore di questa normativa. Per interventi di manutenzione straordinaria sono da intendersi inoltre:
- nuova distribuzione degli spazi interni ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.( D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis) senza incidere sulle strutture portanti.
- integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.
- frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, la loro sagoma e i prospetti e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
- Restauro e risanamento conservativo (leggero): Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,).
- Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti): Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis).
- Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1).
- Mutamenti di destinazione d’uso ‘funzionali’ cioè senza opere edilizie. Questi mutamenti sono comunque soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzzione in differenza, se positiva, rispetto all’utilizzo precedente. Il nuovo utilizzo però deve essere ricompreso negli utilizzi ammessi dallo strumento urbanistico per la zona urbanistica ove è situato l’immobile.
Per tutti gli altri interventi qui non citati è necessaria la SCIA o il permesso di costruire.
Devi ristrutturare un appartamento? Affidati a noi!
La CILA è molto utilizzata per interventi di questo tipo. Generalmente quando si decide di rivedere le distribuzione/ristrutturazione interna di un appartamento questo tipo di comunicazione permette di partire con i lavori essendo pienamente in regola con regolamenti e normative attualmente vigenti. Una volta presentata, la CILA è da ritenersi immediatamente operativa e fa fede la data di protocollo dell’Ufficio Tecnico. Questo rende ulteriormente semplificata la fruizione del bonus per le ristrutturazioni edili.
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