Lo scorso mese di maggio mi sono occupato di parlarti della CILA, questo mese desidero introdurti un’altra pratica edilizia molto utilizzata: La SCIA, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività.
La SCIA edilizia: cos’è?
La SCIA è una procedura amministrativa che ha lo scopo di rendere più veloci e semplici le procedure per l’avvio dei lavori edili. Si tratta, in altre parole, di una comunicazione necessaria per dare l’avvio ad interventi di:
- restauro
- ampliamento di un immobile
- demolizione.
La SCIA deve obbligatoriamente essere presentata all’ufficio comunale di riferimento. Come abbiamo già visto per la CILA, anche in questo caso, una volta presentata non bisogna attendere una risposta dall’ente pubblico ma è possibile iniziare regolarmente i lavori.
Le normative di riferimento della SCIA
La SCIA è stata introdotta con la legge 122 del 2010. Nel campo edile ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA). Non dimenticare però di fare riferimento anche al Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/01)
Successivamente abbiamo avuto altri due interventi legislativi che ne hanno recentemente cambiato in parte i tratti principali:
- Il decreto SCIA 1: Decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016
Decreto in cui si prevede l’adozione da parte da parte di tutte le amministrazioni statali di moduli unici su tutto il territorio dello Stato per presentare la domanda. - Il decreto SCIA 2: Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016
In cui viene indicata una normativa uniforme ed illustra con chiarezza gli adempimenti che devono essere svolti per ciascun intervento edilizio.
SCIA: Per quali interventi è necessaria.
Bisogna presentare la SCIA per i seguenti interventi:
- Manutenzione straordinaria
Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che riguardi le parti interne e strutturali dell’edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a). - Restauro e risanamento conservativo
Parliamo di interventi volti a conservare la struttura edilizia ed a garantirne la funzionalità. Sono compresi interventi di consolidamento, rispristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett e),art. 22, c. 1.lett b). - Ristrutturazione edilizia “semplice” o “leggera”
Sono tutti quei tipi di interventi rivolti a trasformare gli immobili attraverso alcune opere che trasformare in parte o del tutto l’organismo edile. L’importante è che non sia prevista la completa demolizione dell’edificio o che non aumenti la sua volumetria complessiva. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d). - Varianti in corso d’opera a permessi di costruire
Varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino destinazione d’uso, categoria edilizia e non vadano ad alerare la sagoma dell’edificio eventualmente sottoposto a vincolo. (D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7). - Variati in corso d’opera che non portino a delle variazioni essenziali
Varianti che non configurino una variazione essenziale dell’edificio, solo alla condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuate in linea con la normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis).
La SCIA in Sanatoria
La SCIA può essere anche presentata in sanatoria. Questa modalità permette di regolarizzare eventuali abusi edilizi. Si può utilizzare per opere edili realizzate in assenza o in difformità di SCIA.
Questa pratica rappresenta l’ammissione di responsabilità per un abuso di tipo edilizio non grave e comporta il pagamento di sanzione pecuniaria.
Dalla SCIA in Sanatoria sono esclusi tutti gli interventi edilizi in cui era necessario il permesso di costruire e consente quindi di regolarizzare le opere non autorizzato di minore importanza.
Devi presentare la SCIA? Affidati al nostro Studio!
Come abbiamo visto per la CILA, anche la SCIA. è una pratica edilizia che deve obbligatoriamente essere asseverata da un tecnico abilitato (geometra) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche, calcoli e dimensionamenti a firma sempre di un tecnico abilitato. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di fine lavori a cui andranno allegati aggiornamento catastale e certificazioni degli impianti. Grazie alla nostra esperienza in pratiche edilizie ed in pratiche sanatorie potremo seguirti in tutto l’iter.
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